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FAQ

Cos’è un’asta giudiziaria?

Un’asta giudiziaria è una particolare attività processuale che si tiene presso l’ufficio aste giudiziarie dei tribunali, e attraverso cui il giudice fallimentare responsabile dell’ufficio, a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo. 

La legge per garantire l’assoluta trasparenza ed imparzialità di questa modalità di vendita, prevede che le Aste si svolgano secondo il criterio della “gara al miglior offerente”. La vendita viene regolata secondo le procedure della Legge Fallimentare italiana, del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile.

Perché acquistare un immobile all’asta?

Acquistare un immobile all’asta è un modo sicuro e conveniente perché ci si può il bene ad un prezzo inferiore, talvolta anche di molto inferiore, al suo valore commerciale stimato dal perito. Inoltre ogni volta che un’asta “va deserta”, ossia quando l’immobile non viene aggiudicato, esso viene rimesso all’asta dopo alcuni mesi ad un prezzo ulteriormente ridotto del 25% (percentuale prevista dalla legge).

Chi può partecipare all’asta?

Può partecipare qualsiasi persona fisica o giuridica (società ed enti), anche senza avvocato, ad eccezione del debitore esecutato o del fallito. Se l’interessato all’acquisto non vuole o non può partecipare fisicamente all’udienza, deve assegnare una procura speciale ad un mandatario.

Quale deve essere la mia disponibilità economica per partecipare?

Per la partecipazione ad un’asta immobiliare bisogna avere una disponibilità economica di almeno il 10% dell’importo indicato nell’avviso di vendita all’asta.

Come funziona l’asta immobiliare?

L’asta immobiliare può avvenire in due modi: vendita “senza incanto” o “con incanto”

Nella vendita “senza incanto” l’offerta è immediatamente impegnativa per chi la presenta: non si può revocare e, se si è l’unico offerente, si è obbligati all’acquisto. In caso di rifiuto si perde la cauzione versata (10% del prezzo offerto).

Nella vendita “con incanto” invece, se si è l’unico offerente e non ci si presenta all’udienza per la gara, la cauzione versata verrà restituita nella misura di 9/10 e la restante parte di 1/10 si perde perché trattenuta come somma sanzionatoria.

Nella vendita “senza incanto” l’aggiudicazione fatta in udienza è definitiva; mentre in quella “con incanto” è possibile, pur non avendo partecipato alla gara, fare un’ulteriore offerta dall’aggiudicazione, a condizione che:

  • la nuova offerta sia superiore di 1/5 al prezzo raggiunto in gara 

  • si versi una cauzione doppia di quella originariamente stabilita per la prima gara. 

Offerte inferiori o non cauzionate sono invece inefficaci e la prima aggiudicazione diviene definitiva.

Se vi è anche una sola offerta in aumento, il giudice indice una nuova gara tra l’aggiudicatario e il nuovo o i nuovi offerenti; nella nuova gara possono concorrere anche i partecipanti alla precedente gara, a condizione che anche essi integrino la cauzione prima versata (art. 584 c.p.c.).

La gara in aumento, non costituisce il proseguimento dell’incanto ormai concluso ma una nuova fase procedurale, retta da regole proprie, che si svolgerà secondo le modalità della vendita “senza incanto”; in particolare, se i nuovi offerenti non partecipano alla nuova gara, perdono tutta la cauzione da essi versata (art. 584 c.p.c.) .

Ci sono agevolazioni per l’acquisto della prima casa all’asta?

Si, a condizione che la volontà di usufruirne sia tempestivamente espressa già in sede di asta o meglio al termine della stessa. Occorre rilasciare un apposita dichiarazione al professionista delegato nel momento in cui esso effettuerà l’atto di deposito della bozza del successivo decreto di trasferimento.

Che cos’è il Decreto di Trasferimento?

È un atto del giudice delle esecuzioni che trasferisce all’aggiudicato dell’asta il bene espropriato. Contiene inoltre l’ingiunzione al debitore e al custode di rilasciare l’immobile venduto, costituendo il titolo per la trascrizione della vendita e titolo esecutivo per il rilascio. Ha l’equivalenza di un rogito notarile.

È possibile usufruire di un mutuo per l’acquisto della casa all’asta?

Si, la stipula del contratto di mutuo deve essere contestuale all’emissione del decreto di trasferimento e sull’immobile acquistato verrà iscritta ipoteca volontaria di primo grado.

Perché affidarsi ad un consulente esterno per partecipare ad un’asta immobiliare?

I principali motivi dell’affidamento ad un consulente esperto per l’acquisto di un immobile all’asta sono:

  • Occorre un’attenta analisi della documentazione relativa all’immobile all’asta per evidenziare eventuali criticità o irregolarità urbanistiche, edilizie o di tipo amministrativo. 

       ASTA ADVISOR fornisce un servizio  completo di Due Diligence .

  • L’immobile oggetto dell’asta viene stimato dal tribunale e non secondo i valori di mercato. Pertanto non è una reale valutazione. 

       ASTA ADVISOR grazie alla maturata esperienza e al supporto del Gruppo Sarpi Immobiliare è in grado di fornire il giusto          valore dell’immobile.

  • Avere un supporto da parte di consulenti esperti prima, durante e nel post- asta è l’aspetto più importante per evitare problematiche e correre il rischio di perdere un’opportunità per rispondere alle proprie esigenze. 

       Con ASTA ADVISOR riceverai un’assistenza attenta e minuziosa e un valido sostenitore al tuo fianco.

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